Chi segnala
I destinatari del presente sistema sono:
- i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
La tutela delle persone summenzionate si applica anche quando la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica avvenga nei seguenti casi:
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Fattispecie oggetto di segnalazione
La segnalazione ha ad oggetto le informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali ed europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, apprese nell’ambito del contesto lavorativo. Sono altresì oggetto di segnalazione quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (ad es., occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).
Le violazioni rappresentano comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea (ad es., appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, ecc.);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad es., violazioni inerenti alla concorrenza e gli aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto e la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea.
Si specifica che, non rientrano nel novero delle informazioni segnalabili le notizie palesemente infondate, le informazioni già di dominio pubblico nonché le indiscrezioni (c.d. voci di corridoio), le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.
A chi deve essere indirizzata la segnalazione
IL CANALE INTERNO
La segnalazione deve essere indirizzata e ricevuta dal gestore il quale – in considerazione della tematica / ambito di riferimento – svolge ogni attività ritenuta opportuna per assicurarne diligente seguito anche nel rispetto della normativa privacy.
Si rammenta che la segnalazione può avere ad oggetto anche:
- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.
Il sistema in particolare, prevede che – al momento della trasmissione della segnalazione – venga inviata in automatico (via e-mail) una notifica al gestore.
Si precisa che il segnalante dispone di un codice univoco (generato al momento della segnalazione) che può essere utilizzato per trasmettere al gestore ulteriori informazioni nonché per verificare lo status di presa in carico della segnalazione. Infatti, specialmente in caso di segnalazione anonima, sarà possibile verificare l’avvenuto riscontro (previsto entro sette giorni) solo accedendo al sistema mediante il predetto codice univoco. Il codice univoco è conosciuto esclusivamente dal segnalante.
Il segnalante deve indicare chiaramente nell’oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria.
Inoltre, al segnalante viene richiesta espressa autorizzazione a trasferire i dati relativi alla sua identità ed i contenuti della segnalazione ad altro soggetto competente o altro soggetto incaricato per lo svolgimento delle verifiche.
In caso di utilizzo della messagistica vocale, al segnalante è comunque richiesto: a) di rilasciare l’espressa autorizzazione di cui sopra relativa al trasferimento dei dati (relativi alla sua identità ed ai contenuti della segnalazione) ad altro soggetto competente o altro soggetto incaricato per lo svolgimento delle verifiche; b) di fornire un recapito (numero telefonico / e-mail) al fine di poter essere ricontattato.
Canali
Le segnalazioni possono essere presentate attraverso:
Canale di segnalazione interna
Tutti i canali sono accessibili attraverso la piattaforma informatica
selezionando la Società per la quale si intende effettuare la segnalazione.
- Segnalazione in forma scritta
- Segnalazione in forma orale mediante sistema di messaggistica vocale
- Su richiesta della persona segnalante, incontri di persona
Canali di segnalazione esterna
attivati dall’ANAC (piattaforma informatica, segnalazioni orali e incontri di persona). Per maggiori dettagli si rimanda al sito istituzionale ANAC
Divulgazione pubblica
mediante stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Denuncia
all’Autorità pubblica o contabile.
Si rimarca che i canali di segnalazione esterna e divulgazione pubblica possono essere utilizzati solo ed esclusivamente in presenza di determinati presupposti definiti dal D. Lgs. n. 24/2023.
LA SEGNALAZIONE ESTERNA
La segnalazione esterna è consentita purché sussistano i seguenti presupposti:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le segnalazioni esterne, consentite qualora ricorrano i presupposti sopra richiamati, devono essere trasmesse all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) unico ente competente che attiva un canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza:
- Piattaforma informatica. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing);
- Segnalazioni orali;
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole
Al segnalante viene dato un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione (salvo esplicita richiesta contraria del segnalante ovvero salvo il caso in cui l’ANAC ritenga che l’avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità del segnalante).
A seguito di ciò viene verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni previste per l’effettuazione della segnalazione esterna. All’esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, la segnalazione viene archiviata poiché improcedibile. Diversamente, si procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
Entro tre mesi (sei mesi se ricorrono giustificate e motivate ragioni) dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione l’ANAC fornisce riscontro al segnalante.
Per maggiori dettagli in merito alle modalità operative e di gestione delle segnalazioni, si vedano le Linee Guida pubblicate sul sito internet di ANAC.
LA DIVULGAZIONE PUBBLICA
La divulgazione pubblica può essere effettuata qualora i segnalanti:
- abbiano prima segnalato internamente ed esternamente o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa un’azione appropriata in risposta alla segnalazione nei termini previsti dalla normativa;
- abbiano fondati motivi di ritenere che possa esservi un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbiano fondati motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.
Si precisa, infine, che il soggetto che effettua una divulgazione pubblica deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.
Nel caso in cui colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nel caso di social) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime.
Si specifica che, non rientrano nel novero delle informazioni segnalabili le notizie palesemente infondate, le informazioni già di dominio pubblico nonché le indiscrezioni (c.d. voci di corridoio).
Tutele, divieto di ritorsione e trattamento sanzionatorio
Il Gruppo Salcef si impegna ad assicurare:
- tempestivo avviso di ricevimento (entro sette giorni) nonché riscontro formale (entro tre mesi);
- la massima tutela e riservatezza (dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione a corredo) fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone interessate, nonché la garanzia contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati alla segnalazione.
- Rientrano altresì tra i soggetti sottoposti a tutela:
- i facilitatori, ossia coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante di colui che ha sporto denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica nonché́ enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- gli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- il segnalante anonimo se, successivamente, sia stato identificato ed abbia subito ritorsioni.
- che la segnalazione verrà registrata con opportune modalità tecnico-organizzative volte a mantenere sicure le informazioni trasmesse e che la stessa venga trattata esclusivamente da personale autorizzato. Se per la segnalazione si utilizza una linea di messaggistica vocale la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, previo consenso, viene tracciata mediante verbale. In caso di trascrizione / resoconto / verbalizzazione, al segnalante è consentito verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;
- la protezione dalle segnalazioni false, infondate o opportunistiche effettuate al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.
È vietata espressamente ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Le ritorsioni subite possono essere comunicate all’ANAC che può avvalersi dell’Ispettorato della funzione pubblica o dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza (per maggiori dettagli in merito alle modalità operative e di gestione del procedimento di accertamento delle ritorsioni, si vedano le Linee Guida pubblicate sul sito internet di ANAC).
Si ricorda che sarà passibile di provvedimento disciplinare o contrattuale (a seconda della tipologia di segnalante) sia chi viola le misure di tutela del segnalante sia chi invia segnalazioni con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 10.000 a 50.000 euro in caso di commissione accertata di ritorsioni;
b) da 10.000 a 50.000 euro ostacolo alla presentazione della segnalazione;
c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sia stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria.
Cosa devo inserire nella mia segnalazione?
Per consentire un’adeguata gestione del processo di segnalazione, si raccomanda di inserire tutte le informazioni di cui si è in possesso inviando una segnalazione chiara e completa che descriva tutti gli elementi utili per la successiva attività di verifica. In particolare, sulla base delle informazioni possedute, inserire:
- la descrizione dei fatti (anche del luogo e giorno, ove possibile) e delle modalità con cui si è venuti a conoscenza degli stessi;
- indicazioni utili a identificare il segnalato / i segnalati;
- nominativi di altre persone, se presenti, che possano contribuire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti a corredo della segnalazione;
Infine, si ricorda che è necessario fornire espressa autorizzazione a trasferire i dati relativi alla sua identità ed i contenuti della segnalazione ad altro soggetto competente o altro soggetto incaricato per lo svolgimento delle verifiche.